02 aprile 2010

Disegno di legge sulle intercettazioni

Art. 21 - PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - Titolo I. Rapporti civili

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


di Simone Bellis

Il disegno di legge Alfano, che da qui a due settimane dovrebbe essere approvato in Senato, cambierebbe le norme di utilizzo delle intercettazioni in modi che lasciano alquanto perplessi.

Innanzi tutto riguardo alle condizioni che determinano la legittimità dello strumento: se nulla dovesse cambiare, per iniziare le procedure di intercettazione si richiederebbero "evidenti indizi di colpevolezza", ed è palese che garantire l'utilizzo di uno strumento probatorio dopo che la colpevolezza è praticamente accertata è un'evidente contraddizione.

Su questo aspetto è complesso identificare con precisione evidenti profili di incostituzionalità, anche se è vero che una limitazione illogica nell'uso di strumenti utili alla magistratura stride con il principio espresso dall'articolo 104.

E' vero che i magistrati sono soggetti alla legge in questo caso, ma è chiara l'intenzione di creare un circolo vizioso che di fatto ne limiti l'operato oltre il buon senso e la legittimità.

E' come dire che un malato, che debba prendere un medicinale quando arriva a 40° di febbre, possa usare il termometro solo se ha "evidenti indizi che abbia 40° di febbre".

Le condizioni necessarie per l'utilizzo dello strumento dovrebbero essere create dallo strumento stesso, quindi più che normare l'utilizzo delle intercettazioni si tenta semplicemente di impedirlo.

Se una legge vuole impedire il verificarsi di un evento va detto chiaro e tondo che tale evento è illegale, mentre qui si finge di normare le intercettazioni rendendole invece completamente inutili.

Un aspetto del disegno di legge, sul quale invece sono chiarissimi i profili di incostituzionalità, è l'impossibilità di pubblicare i testi delle intercettazioni e altri documenti pubblici attinenti ai processi su giornali, spazi web o in televisione.

Sono documenti pubblici, e qualunque cittadino può accedere alle aule dei tribunali e assistere ai processi in corso.

Non viene quindi limitata in linea teorica la libertà del cittadino nel poter conoscere i fatti giudiziari, ma viene impedito il lavoro dei divulgatori, in parole povere viene violato il diritto di stampa, in netto contrasto con l'articolo 21 della Costituzione.

Se il governo ritiene lecito che un cittadino possa accedere a determinate documentazioni, per quale motivo cerca di limitarne la diffusione? E' ovvio che limitarne la diffusione da parte dei mass media di fatto rende impossibile per il cittadino conoscere i dettagli di un processo, visto che è impossibile che tutti quanti possano recarsi in tribunale e visionare gli atti.

Quale logica sta alla base di questa norma? Non riesco in alcun modo trovare alcuna utilità, fuorché il desiderio delle persone coinvolte di mantenere il riserbo sulla questione. Il problema è che non è possibile che esista un segreto processuale, perché questo garantirebbe alla magistratura un potere pressoché assoluto, che sarebbe teoricamente in grado di far sparire una persona dall'oggi al domani.

Di fatto un innocente trova utilità nel veder diffuse le prove della propria innocenza, mentre poter visionare delle prove di colpevolezza è utile all'intera comunità.

Anche in questo caso si nota con evidenza come i principi espressi dall'articolo 21 non siano solo mera teoria, quanto una difesa di necessità reali dei cittadini.
Auspico che questo disegno di legge subisca sostanziali modifiche prima dell'approvazione, di modo che questa ennesima riforma della giustizia non sia un ulteriore indebolimento della medesima.


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