29 aprile 2010

Nuove norme per la privacy

Art. 13
La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


di Simone Bellis

L'Autorità Garante della privacy ha stabilito nuove norme di utilizzo per i sistemi integrati di videosorveglianza, per soggetti pubblici e privati.

Tra queste l'obbligo di sottoporre al Garante i sistemi prima dell'approvazione, e di segnalare la presenza di telecamere collegate alle forze dell'ordine tramite cartelli.

Secondo il Garante l'aumento massiccio dei sistemi di videosorveglianza e le numerose modifiche legislative in materia hanno reso necessaria una revisione di ampio respiro delle normative.

Il tempo stabilito per adeguarsi al nuovo provvedimento, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, varia da un minimo di sei mesi a massimo un anno.


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